documentazione dei
requisiti oggettivi e soggettivi nelle agevolazioni per la proprietà montana
C.T.C. 02.06.1982,
n. 2845
Il legislatore, si opina, avrebbe innovato nella struttura
l'agevolazione, fissandone solamente l'entità ed esonerando il richiedente da
ogni successivo onere probatorio, spettando all'accertamento dell'Ufficio del
Registro stabilire l'esistenza o meno del requisito oggettivo (ubicazione del
terreno) e di quello soggettivo (qualifica dell'acquirente); quindi, senza
decadenza per l'eventuale inadempienza.
Cass. 19.02.1987,
n. 1785, in Boll. trib., 1988, pag. 304
c.m. 21.12.1990,
n. 85/260574, in Boll. trib., 1991, pag. 312
Le agevolazioni ex art. 9, D.P.R. 26.10.1973, n. 601 non sono
subordinate alla dimostrazione dei requisiti soggettivi, se non nella forma,
delle dichiarazioni manifestate in atto (salvo potere di verifica dell'ufficio).
C.T.C.
08.04.1981, n. 321
Il mancante richiamo non significa l'esonero dall'obbligo di
presentazione del certificato di idoneità: se l'art. 42, D.P.R. 26.10.1973, n.
601 ha abrogato solo i benefici fiscali "diversi" da quelli ivi
previsti, sono rimasti in vigore i relativi adempimenti (oneri documentali con
connessa decadenza) compatibili con la nuova disciplina, onde devono ritenersi
in vigore le disposizioni che ammettevano i benefici stessi, quali quelli
contenuti nella L. 25.07.52, n. 991.
Tuttavia…
C.T.C.
18.11.1983, n. 3741
r.m. 20.02.1984,
n. 240636, in Boll. trib., 1984, pag. 543
… questa opinione va contemperata con l'art. 5, L.
06.08.1954, n. 604, che consente il rimborso di quanto pagato a seguito della
mancata presentazione nell'anno del certificato di idoneità, se quest'ultimo
viene presentato all'Ufficio nel termine triennale di prescrizione.
In tal caso l'amministrazione dovrà astenersi dal chiedere il
tributo ordinario, in quanto questo dovrebbe essere successivamente rimborsato
al contribuente.